NORME STATUTARIE
TITOLO I
Articolo 1 (costituzione)
E’ costituita l’associazione denominata «Associazione del Coro Lirico dell’Umbria».
L’Associazione può essere indifferentemente indicata o con la denominazione per esteso, o con la sigla Cor.A.Li.Um preceduta o seguita dalla definizione Coro Lirico dell’Umbria, ovvero con la semplice sigla.
Art.2 (sede)
L’Associazione ha sede principale in CORCIANO (PG) – Chiugiana – Via Corrado Alvaro, 16 e può istituire (oltre a quella principale) sedi secondarie, pro-tempore o di rappresentanza.
Art.3 (configurazione e finalità)
L’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della promozione della cultura e dell’arte.
In particolare l’Associazione intende:
a) creare con la sua attività, un movimento d’opinione che possa portare in tempi ragionevoli alla realizzazione di stagioni liriche nelle città dell’Umbria attraverso l’attivazione di un circuito regionale del teatro musicale, anche in collaborazione con le varie Associazioni del settore, le Istituzioni musicali e gli Enti pubblici;
b) favorire la diffusione della conoscenza, della ricerca, dello studio e della pratica musicale lirico corale, sia a livello amatoriale che professionistico
c) costituire ed assistere formazioni corali, in primo luogo la compagine denominata Coro Lirico dell’Umbria, principale strumento operativo dell’Associazione, al fine di realizzare iniziative culturali ed artistiche d’ogni genere con Enti lirici e musicali, nonché di svolgere attività concertistica e teatrale nel territorio regionale, nazionale ed estero;
d) costituire una struttura organizzata per la ricerca, la valorizzazione e l’impiego delle migliori risorse vocali provenienti dalle diverse realtà musicali del territorio (cori, scuole, gruppi, istituti, ecc.); l’Associazione, al fine di perfezionare la formazione professionale dei componenti, può organizzare al proprio interno apposite strutture didattiche;
e) promuovere collaborazioni con altre associazioni ed Enti nazionali ed internazionali affini per la realizzazione di scambi musicali e l’arricchimento culturale reciproco.
L’Associazione può dar vita o partecipare a qualsiasi iniziativa, manifestazione o evento, da chiunque sollecitato, promosso o realizzato purché lo spirito ditali iniziative non sia in contrasto con le finalità associative elencate sopra.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art.4 (esercizio sociale e patrimonio)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, (nella complessiva misura di lire 400.000, versate dai fondatori stessi, in misura di lire 50.000 ciascuno).
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a. versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione
b. redditi derivanti dal patrimonio;
c. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota che annualmente deve essere versata dai soci.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente statuto. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Art. 5 (associati)
All’Associazione possono aderire i cittadini umbri, oppure soggetti domiciliati, residenti od operanti nella regione, che esercitino professionalmente o amatorialmente l’attività di cantante o corista di coro lirico. All’Associazione possono inoltre aderire operatori musicali di vario genere, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni e tutti coloro che, pur non svolgendo attività specificatamente musicale, intendono condividere le finalità associative e siano in grado di fornire un valido contributo all’Associazione.
I Soci si distinguono in: Soci fondatori; Soci ordinari; Soci sostenitori; Soci onorari.
Sono Soci fondatori coloro che, sottoscrivendo il presente statuto, partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.
Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono Soci sostenitori coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilievo dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci onorari coloro che accettano di aderire all’Associazione su invito del Consiglio Direttivo, in quanto possono portare ad essa prestigio o agevolarne l’attività.
Chi intende aderire all’Associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo, con parere unanime ed insindacabile, si pronuncia circa l’accoglimento o no di dette domande d’ammissione.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande d’ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento d’accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata respinta. In caso di espresso diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione comporta per l’associato maggiore d’età, in regola col pagamento delle quote sociali il diritto di fruire delle iniziative culturali, artistiche e corali promosse dall’Associazione sulle quali ha diritto di essere chiaramente e tempestivamente informato, diritto di parola e di voto in Assemblea per l’approvazione dei bilanci, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi.
La qualità di Socio si perde per:
– dimissioni;
– decesso o altro grave impedimento;
– morosità;
– esclusione.
Qualunque Socio può in qualsiasi momento recedere dal novero dei partecipi all’Associazione tramite
comunicazione scritta, recante debite e dettagliate motivazioni, inviata al Presidente dell’Associazione quale rappresentante del Consiglio Direttivo; sulla base delle motivazioni addotte il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare o no la domanda di dimissioni da parte dell’associato; in caso di accoglimento della richiesta la decadenza ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo si sia pronunciato circa la volontà di recesso.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare della quota, che deve essere annualmente versata dai Soci, nonché il termine e le modalità di tale versamento; in caso di mancato pagamento entro il termine prescritto il Socio moroso deve regolarizzare la propria condizione entro un lasso di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo prima di essere considerato decaduto a tutti gli effetti.
In presenza di gravi motivi (incompatibilità, indegnità, palese violazione delle norme statutarie, del regolamento, ecc.), chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva notificazione all’Assemblea. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali il provvedimento è stato adottato. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto entro i trenta giorni dalla notifica di esclusione; in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 6 (organi dell’associazione)
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Presidente del Consiglio Direttivo
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 7 (assemblea dei soci)
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti.
L’Assemblea dei Soci, in base alle maggioranze stabilite dall’arte. 21 del Codice Civile, delibera su qualunque argomento le sia sottoposto, sulle direttive generali dell’Associazione e su tutto quanto è ad essa demandato per legge e per statuto.
L’Assemblea:
– nomina i cinque membri del Consiglio Direttivo a cui è affidato il funzionamento operativo dell’Associazione;
– nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
– nomina il Collegio Arbitrale;
– approva aggiunte e modifiche da apportare al presente statuto, deliberate con maggioranza di due terzi dei Soci votanti;
– approva i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
– delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è indetta, in via ordinaria, dal Presidente dell’Associazione almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo mediante convocazione scritta, contenente data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno, e deve essere inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
In via straordinaria l’Assemblea si riunisce per iniziativa personale del Presidente, del Consiglio Direttivo ovvero qualora lo richieda almeno un quinto dei Soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le Assemblee si ritengono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ciascuno dei Soci presenti ha diritto di rappresentare un solo Socio assente, per mezzo di delega scritta.
L’Assemblea nomina in seno proprio un Presidente che ne coordina i lavori, constata il diritto di partecipazione dei Soci e controlla le operazioni di voto. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due Scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 8 (nomina del consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo ed amministrativo dell’Associazione, è composto da cinque membri, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Nel caso in cui nel corso del biennio si verifichino vacanze o decadenze tra i Consiglieri, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto seguendo l’ordine dei Soci non eletti; il nuovo componente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.
Dalla nomina a Membro del Consiglio non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto
Art. 9 (poteri e funzioni del consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo risponde dei suoi atti all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare il miglior funzionamento tecnico dell’Associazione, propone i provvedimenti che dovranno essere adottati, secondo le rispettive competenze.
In particolare:
– predispone entro il 28 febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
– provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, e del Tesoriere;
– distribuisce tra i propri componenti specifiche aree di competenza;
– provvede alla costituzione di Commissioni artistiche per qualsiasi tipo di deliberazione e progettazione di natura tecnico-musicale. I componenti di dette Commissioni possono essere anche tecnici esterni all’Associazione appositamente nominati
– elabora bandi di concorso e cura la selezione per il reclutamento di cantori;
– provvede alla nomina di Direttori e Maestri collaboratori in forma di contratti a termine per la preparazione e realizzazione delle varie iniziative musicali dell’Associazione;
– formula proposte concernenti la creazione di apposite strutture operative per il migliore funzionamento dell’Associazione (Ufficio di Segreteria, Archivio Musicale ecc.);
– stabilisce gli organici dei cantori da impiegare nelle varie manifestazioni in cui il complesso corale è impegnato. La selezione dei cantori viene effettuata sulla base di criteri stabiliti dai regolamenti interni;
– provvede all’assunzione a termine di Artisti del coro per la copertura di vacanze verificatesi, in corso di attività, nell’organico del complesso corale, ovvero per integrare l’organico medesimo sulla base delle esigenze temporanee derivanti dall’attività programmata;
– studia, redige ed approva ogni anno lo schema di programma delle attività ed iniziative progettate, sia interne che esterne, da realizzare per l’anno successivo e lo presenta, con l’indicazione delle relative spese, in forma di proposta all’approvazione dell’Assemblea;
– elabora eventuali modifiche da apportare al presente statuto ed ai regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– provvede alla segnalazione ed applicazione di eventuali sanzioni disciplinari;
– ha inoltre tutti i residui poteri che non sono di specifica competenza dell’Assemblea dei Soci.
Art. 10 (funzionamento del consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre.
Può anche essere convocato, sempre dal Presidente, per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni sono fatte per mezzo di avvisi scritti (contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione) da inviare con lettera raccomandata agli interessati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione. In tutti i casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità, l’avviso può essere comunicato 24 ore prima telegraficamente o telefonicamente.
Le riunioni sono ritenute valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni sono firmati dal Segretario e dal Presidente.
Art. 11 (il presidente dell’associazione)
Al Presidente spetta la rappresentanza legale, di fronte a terzi ed anche in giudizio, dell’Associazione.
Il Presidente, su delibera dell’Assemblea dei Soci, nomina direttori tecnici o procuratori per determinati atti o categoria di atti.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre all’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei Soci, corredandolo di idonea relazione.
Art. 12 (il vice presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Degli atti compiuti in sostituzione del Presidente, il Vice Presidente deve chiedere la ratifica al suo operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Art. 13 (il segretario del consiglio direttivo)
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 14 (il tesoriere)
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative registrazioni e cura la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo da idonea relazione contabile.
Art. 15 (collegio dei revisori dei conti)
lì Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.
Art 16 (libri dell’associazione)
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 17 (avanzi di gestione)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Art. 18 (scioglimento)
Lo scioglimento dell’istituzione è deliberato dall’Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento tutti i beni patrimoniali verranno devoluti ad Associazioni od Enti aventi scopi analoghi a quelli dell’istituzione, ovvero ad Associazioni od Enti aventi finalità di assistenza o beneficenza sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art 19 (clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto o dei regolamenti interni all’Associazione e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
Art. 20 (formula conclusiva)
Per disciplinare quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del vigente Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.